tra gli altri:
le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare ๐ฒ๐ป๐๐ฟ๐ผ ๐ถ ๐๐๐ฐ๐ฐ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐ถ ๐ป๐ผ๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ ๐ด๐ถ๐ผ๐ฟ๐ป๐ถ e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre.
approvazione del rendiconto...al ๐ฏ๐ฌ ๐ด๐ถ๐๐ด๐ป๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
rinviati al ๐ฏ๐ฌ ๐ด๐ถ๐๐ด๐ป๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ e al ๐ฏ๐ฌ ๐๐ฒ๐๐๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฟ๐ฒ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»;
2) al comma 2 sostituire le parole: «al 31 maggio 2020» con
le parole: «al ๐ฏ๐ญ ๐น๐๐ด๐น๐ถ๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»
A decorrere dal ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ถ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฌ e dal ๐ฏ๐ถ๐น๐ฎ๐ป๐ฐ๐ถ๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ญ gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il ๐ณ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ ๐ฐ๐ฟ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐๐ถ ๐ฑ๐ถ ๐ฑ๐๐ฏ๐ฏ๐ถ๐ฎ ๐ฒ๐๐ถ๐ด๐ถ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐๐ฎฬdelle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente ๐ฐ๐ผ๐ป ๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ต in luogo di quelli del 2020».
all'art. 109, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «๐'๐๐๐ถ๐น๐ถ๐๐๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น'๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐๐ผ ๐น๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ฐ๐๐ถ ๐ฎ๐น ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐ฐ๐ฒ๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ฒ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ผ๐ฑ๐ผ ๐ฒฬ ๐ฎ๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ผ, ๐ฎ๐ป๐ฐ๐ต๐ฒ ๐ป๐ฒ๐น ๐ฐ๐ผ๐ฟ๐๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น'๐ฒ๐๐ฒ๐ฟ๐ฐ๐ถ๐๐ถ๐ผ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐๐๐ถ๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ผ, ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐๐ป๐ฎ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฐ๐ฒ๐ป๐๐๐ฎ๐น๐ฒ ๐ป๐ผ๐ป ๐๐๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ผ๐ฟ๐ฒ ๐ฎ๐น๐น'๐ผ๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐ฐ๐ฒ๐ป๐๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น'๐ฎ๐๐ฎ๐ป๐๐ผ ๐น๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ผ, ๐ป๐ฒ๐น ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ ๐ถ๐ป ๐ฐ๐๐ถ ๐น'๐ผ๐ฟ๐ด๐ฎ๐ป๐ผ ๐ฒ๐๐ฒ๐ฐ๐๐๐ถ๐๐ผ ๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ถ๐ฎ ๐ฎ๐ฝ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐๐ฎ๐๐ผ ๐น๐ผ ๐๐ฐ๐ต๐ฒ๐บ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ถ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ด๐ฒ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ต ๐ฒ ๐น'๐ผ๐ฟ๐ด๐ฎ๐ป๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ฒ๐๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ป๐ฒ ๐ฎ๐ฏ๐ฏ๐ถ๐ฎ ๐ฟ๐ถ๐น๐ฎ๐๐ฐ๐ถ๐ฎ๐๐ผ ๐น๐ฎ ๐ฟ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฎ๐ถ ๐๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น'๐ฎ๐ฟ๐๐ถ๐ฐ๐ผ๐น๐ผ ๐ฎ๐ฏ๐ต, ๐ฝ๐ฟ๐ถ๐บ๐ผ ๐ฐ๐ผ๐บ๐บ๐ฎ, ๐น๐ฒ๐๐. ๐ฑ), ๐ฑ๐ฒ๐น ๐ฑ๐ฒ๐ฐ๐ฟ๐ฒ๐๐ผ ๐น๐ฒ๐ด๐ถ๐๐น๐ฎ๐๐ถ๐๐ผ ๐ญ๐ด ๐ฎ๐ด๐ผ๐๐๐ผ ๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ฌ, ๐ป. ๐ฎ๐ฒ๐ณ..».
all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi