Si ricorda che il termine per l’invio della Certificazione Covid-19 modello 2021 è il 31 maggio 2022. Come per lo scorso anno, è quindi essenziale che gli operatori degli enti locali (comprese le Unioni e le altre forme associative beneficiarie di fondi Covid) provvedano puntualmente anche in questa occasione alla trasmissione delle certificazioni superando eventualmente le incertezze dell'ultimo momento sulla base dei dati disponibili o, se necessario, stimati.
Si invitano i revisori a non “ostacolare” la trasmissione entro il termine del 31 maggio 2022 anche nel caso in cui rilevino degli errori nella compilazione. In questa circostanza si consiglia di redigere un apposito verbale e di trasmettere le proprie osservazioni alla mail pareggio.rgs@mef.gov.it
La certificazione potrà infatti essere corretta e trasmessa nuovamente senza sanzioni entro il termine del 31/07/2022.
Per quanto riguarda la coerenza tra il saldo della certificazione e la rappresentazione dell’eventuale avanzo vincolato nel rendiconto 2021 si fa rinvio:
alle FAQ del MEF,
all’esemplificazione inserita nell’area riservata del sito ancrel.it
e si ricorda che l’articolo 37-bis della Legge 20 maggio 2022, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00061) (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022) ripristina anche per quest’anno quanto già previsto per lo scorso esercizio. Infatti, il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Pertanto: