Si ricorda agli associati che ai sensi del comma 862 della Legge 145/2018 è obbligatorio entro il 28 febbraio 2022 verificare le condizioni indicate dal comma 859 riferite all’esercizio 2021. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti con la previa verifica e verbale da parte dell'organo di revisione. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni è necessario procedere allo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio di previsione, tra gli accantonamenti della missione 20, programma 3, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata. Inoltre tale attività e, in caso di mancato rispetto delle condizioni, la conseguente variazione del bilancio, sono obbligatorie anche nel corso dell’esercizio provvisorio. La norma richiede di provvedere attraverso una deliberazione di giunta