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PAREGGIO DI BILANCIO ENTI LOCALI 2020

In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del  decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.

Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.

In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020,  gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it con le modalità definiti con il richiamato decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020:

 

Con successivo comunicato sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it .

Si comunica che i dati richiesti devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori con decimali e che, per le finalità di cui al presente decreto, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 39, comma 2 del decreto legge n. 104 del 2020, se lo “ stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’u ltima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

 Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


Scarica gli allegati:

Modelli-Certificazione-COVID-19.xlsx

Tabella_2_Province_CM.xlsx

Tabella_1_Comuni.xlsx