La Corte dei conti ha il potere di sindacare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, i quali devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia. Criteri che assumono rilevanza sul piano non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione unite civili, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 22811.