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Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - Sentenza 10 giugno 2020, n. 152

Nell'ipotesi di svolgimento di attività extraprofessionale incompatibile con lo status di dipendente pubblico e in particolare di amministratore di fatto di una società lucrativa, l'obbligo di riversamento alla propria Amministrazione previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, include tutti i redditi percepiti. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sede Giurisdizionale per la Regione Toscana con la pronuncia n. 152 dell’8 gennaio 2020. La partecipazione per quote o azioni è infatti consentita a un pubblico dipendente ai soli fini di investimento finanziario e non certo per prestare attività gestionale sistematica quale amministratore di fatto di una S.r.l. (giammai autorizzabile), realizzandosi altrimenti un evidente indebito aggiramento del correlato divieto assoluto di legge.

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/TOSCANA/SENTENZA/152/2020