Gli enti locali possono procedere legittimamente alla nomina del nuovo revisore senza aspettare il decorso effettivo del termine dei 45 giorni previsto per la prorogatio dell'incarico o come preavviso nell’ipotesi di dimissioni, nella prospettiva di rendere più tempestiva la piena operatività dell'organo di controllo. Sono queste le indicazioni fornite dal Dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno con un parere pubblicato sul proprio sito l’11 giugno 2020. La proroga è un istituto che può essere considerato a favore degli organi amministrativi, nel caso di scadenza dei termini naturali, ma non è un obbligo, né occorre attendere il suo effettivo decorso prima di procedere alla sostituzione dell'organo di revisione.
https://dait.interno.gov.it/pareri/98289