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CONTI CORRENTI POSTALI DEI COMUNI: IL CONTO GIUDIZIALE SPETTA AL TESORIERE

Con la deliberazione n. 76/2026, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna – ha precisato che Poste Italiane S.p.A. non può essere qualificata come agente contabile in relazione ai conti correnti postali intestati ai Comuni, in quanto non dispone del potere di gestione o di movimentazione delle somme depositate.

La Corte ribadisce che le disponibilità giacenti sui conti postali restano nella titolarità dell'ente locale e possono essere movimentate esclusivamente dal tesoriere, titolare della firma di traenza. Ne consegue che il conto giudiziale, comprensivo delle operazioni effettuate tramite i conti correnti postali, deve essere reso dal tesoriere ai sensi dell'art. 226 del TUEL, nel rispetto del principio di unitarietà della gestione di cassa.


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Corte_Conti_delibera_76_2026.pdf