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CORTE CONTI MARCHE: UTILIZZO QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione

Con la deliberazione n. 89/2026/PAR, la Corte dei conti Marche chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 187, comma 3-bis, del TUEL, che limita l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione in presenza di utilizzo di cassa vincolata o anticipazione di tesoreria.

La Sezione, chiamata a valutare l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione presunto per i rinnovi contrattuali del personale, conclude che il divieto riguarda esclusivamente l’avanzo libero e non le quote accantonate, che restano utilizzabili per le finalità per cui sono state costituite. Tale interpretazione trova conferma anche nel questionario rendiconto 2025 approvato dalla Sezione delle Autonomie.


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2026_delccmarche89_16aprile_accantonam_ris_amm.pdf