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DELIBERA N. 14/2026/PAR

 

Il parere della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (delibera n. 14/2026), richiesto dal Comune di Cattolica, riguarda la gestione del rischio da passività potenziali in una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la normativa nazionale vigente al momento dei fatti e i principi eurounitari.

Sotto il profilo dell’ammissibilità, la Sezione chiarisce che la richiesta non rientra nell’ambito PNRR/PNC né in procedimenti di controllo preventivo o requirenti, ma nella competenza generale di contabilità pubblica, poiché incide sulla gestione del rischio finanziario e sugli equilibri di bilancio. Viene inoltre ribadito che la qualificazione della richiesta spetta alla Corte e non all’ente richiedente.

Nel merito, il nodo centrale è il conflitto tra il diritto di prelazione del promotore previsto dalla normativa nazionale e i principi europei di concorrenza e parità di trattamento. La Sezione, richiamando il primato del diritto UE e una recente sentenza della CGUE, afferma che l’istituto della prelazione non è più utilizzabile nelle procedure di finanza di progetto, e che l’esigenza di evitare passività potenziali non giustifica l’applicazione di norme interne incompatibili con il diritto europeo.

Infine, in ragione dell’autonomia delle diverse fasi del project financing, il principio del “tempus regit actum” va applicato con riferimento ai singoli atti: l’affidamento del promotore, pur rilevante, non è assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro normativo sovraordinato.

https://www.corteconti.it/Download?id=5472b021-6127-44f7-8cb1-f02b95e31a21