DOCUMENTI PUBBLICI
DANNO ERARIALE DA DISTRIBUZIONE "A PIOGGIA" DI FONDI INCENTIVANTI: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SELETTIVITÀ DELLA PERFORMANCE-CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. EMILIA-ROMAGNA, 4 NOVEMBRE 2025, N. 124
Danno erariale da distribuzione "a pioggia" di fondi incentivanti: violazione del principio di selettività della performance-Corte dei Conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, 4 novembre 2025, n. 124
“Sotto il primo profilo – quello relativo al carattere antigiuridico della condotta – va ricordato che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 è stato introdotto il principio generale della cd. “selettività” nell’attribuzione ai dipendenti pubblici delle risorse aggiuntive rispetto alla retribuzione, al fine di assicurare la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance (cfr. art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009). In particolare, l’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009 vieta espressamente “la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto”. ... Com’è stato già evidenziato dalla giurisprudenza contabile la retribuzione si compone, così, di una quota parte 'fondamentale', quale corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa e di una quota parte 'accessoria', rappresentata, invece, da somme condizionate, ai fini della effettiva erogazione, al preventivo accertamento di una prestazione lavorativa che abbia dato vita ad effettivi e comprovati incrementi della produttività e miglioramenti quali-quantitativi dei servizi. ... Orbene, nel caso all'esame della Sezione è avvenuto - secondo quanto risulta dagli atti di causa - che sia per l’anno accademico 2018/2019 e sia per l'anno accademico 2019/2020 - il compenso accessorio denominato “produttività”, previsto dall’art. 51 del Contratto Integrativo d’Istituto, è stato corrisposto a tutto il personale docente in servizio nella stessa misura e a prescindere da qualsiasi verifica preventiva circa l’effettivo svolgimento da parte di ciascun beneficiario di prestazioni lavorative aggiuntive, con ciò rivelando l'illegittimità di tale erogazione. …La finalità incentivante della retribuzione accessoria risulta doppiamente frustrata dall’erogazione in misura uguale e “a pioggia”: non solo perché i docenti più meritevoli ed impegnati abbiano ricevuto di meno, ma anche per l’ingiustizia manifesta derivante dal riconoscimento di una “premialità” anche a coloro che si siano impegnati di meno o affatto. In altri termini, la previsione di un “incentivo” “a pioggia” non solo non produce alcun beneficio all’Amministrazione, ma crea anche un danno all’Amministrazione medesima per l’effetto disincentivante sulla produttività del personale più meritevole”.