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CORTE DEI CONTI: RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 1, CO. 863, LEGGE N. 145/2018 E POSSIBILITÀ DI SVINCOLO DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI (FGDC)

Le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente cumulate con quelle degli anni precedenti, possono essere liberate nell’esercizio T+1, qualora al 31 dicembre dell’anno T risultino rispettati i requisiti sui tempi di pagamento e sulla riduzione del debito commerciale.
Tale previsione si giustifica poiché solo a chiusura dell’esercizio l’Ente dispone di dati certi per il calcolo dell’indicatore annuale di ritardo nei pagamenti (Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte n. 12/2023/PRSE; Lombardia n. 265/2024/PRSE; Abruzzo n. 288/2023/PRSE; Veneto n. 9/2025/PRSP).

 

Scarica la Deliberazione N. 20/SEZAUT/2025/QMIG

 


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20251002_20251015_Deln020_QMIG_Carlino_Bianchi_FGDC (1).pdf