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APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE AC 1621-A CHE INTRODUCE MODIFICHE SIGNIFICATIVE ALLE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI E ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE

La Camera dei Deputati ha approvato il 9 aprile 2025, con 136 voti favorevoli, 75 contrari e un astenuto, la proposta di legge AC 1621-A, che introduce modifiche significative alle funzioni della Corte dei Conti e alla disciplina della responsabilità per danno erariale.  Il provvedimento è ora all’esame del Senato. 

 

Principali novità della riforma:

• Ridefinizione della colpa grave: La colpa grave viene circoscritta a casi di “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”, “travisamento del fatto” o “affermazione/negazione di fatti in contrasto con gli atti del procedimento”. Non è considerata colpa grave se il comportamento è stato determinato dal rispetto di orientamenti giurisprudenziali prevalenti o da pareri delle autorità competenti.  

• Limitazioni alla responsabilità amministrativa: La responsabilità per colpa grave è esclusa quando il danno deriva da atti vistati e registrati in sede di controllo preventivo di legittimità, inclusi gli atti allegati e richiamati. Inoltre, in caso di mediazioni, conciliazioni e transazioni fiscali, si risponde solo in caso di dolo.  

• Tetto al risarcimento per danno erariale: Il danno a carico del responsabile non può superare il 30% del pregiudizio accertato e, in ogni caso, non può eccedere il doppio della retribuzione percepita nell’anno di riferimento o il doppio dell’indennità percepita per l’incarico.  

• Presunzione di buona fede per gli organi politici: La responsabilità non si estende ai titolari di organi politici che, in buona fede, abbiano approvato o autorizzato atti di competenza tecnica o amministrativa. La buona fede si presume, salvo prova contraria, quando gli atti siano stati proposti o sottoscritti da funzionari tecnici, in assenza di pareri contrari.  

• Modifiche al controllo preventivo: Viene introdotto il meccanismo del silenzio-assenso: se la Corte dei Conti non si pronuncia entro 30 giorni su un atto sottoposto a controllo preventivo, l’atto si intende approvato. Questo solleva preoccupazioni circa la possibilità che atti illeciti possano essere considerati legittimi per mancata verifica.  

• Delega al Governo: La legge delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per riorganizzare le funzioni della Corte dei Conti, con l’obiettivo di potenziarne l’efficienza.

La riforma approvata dalla Camera dei Deputati con il disegno di legge AC 1621-A prevede una significativa riorganizzazione delle sezioni di controllo della Corte dei Conti. In particolare, si delega al Governo il compito di adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei Conti. Tra i principi e criteri direttivi stabiliti, si prevede che:

• A livello centrale, la Corte sia organizzata in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte. 

• A livello territoriale, ogni sede sia articolata in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente le medesime funzioni, anch’essa ripartita in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte. 

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Questa riorganizzazione mira a semplificare la struttura della Corte dei Conti, accorpando le diverse funzioni in un’unica sezione per ciascuna sede territoriale. Tuttavia, il numero esatto delle sezioni di controllo non è specificato nel testo della legge, poiché sarà determinato dai decreti legislativi che il Governo dovrà adottare in attuazione della delega ricevuta.