L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 245 del 5 dicembre 2024, in cui ha chiarito che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA, mentre le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARIP assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 del Dpr n.633/1972, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa
puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.
2024_interpagentrate245_5dicembre_iva_tari (2).pdf