Si fa riferimento alla nota con la quale il Sindaco del Comune di XXX chiede se sussistano profili di incompatibilità tra la carica di Presidente del Collegio di revisione dell'ente e la qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione pro-tempore e di Presidente del Comitato esecutivo pro-tempore della banca che gestisce il servizio di tesoreria comunale. Si rappresenta, al riguardo, che le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all'articolo 236 del testo unico 18 agosto 2000, n.267 che prevede, tra l'altro, al comma terzo, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale. In relazione al divieto di cui all'articolo 236, comma 3, del TUEL emerge l'articolo 223 del citato testo unico, il quale prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale provveda con cadenza trimestrale alla verifica della gestione del servizio di tesoreria. L'astensione del revisore con riferimento alle specifiche situazioni per le quali potrebbe concretarsi il conflitto di interessi, come ipotizzato nella nota di richiesta del parere, d'altra parte, non sembra condizione sufficiente a superare le risultanze del combinato disposto di cui sopra e così a fornire quella garanzia di imparzialità e di terzietà richiesta dalla particolare funzione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Occorre ricordare, a riguardo, lo specifico precedente costituito dalla sentenza 375 del 2006 del TAR Abruzzo, l'Aquila, che ha ritenuto legittima la deliberazione del consiglio comunale dichiarativa della decadenza dall'incarico di revisore che rivesta la carica di sindaco effettivo del collegio sindacale della banca cui è affidato il servizio di tesoreria del comune stesso. E ciò per effetto del terzo comma dell'articolo 102 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.77 che prevedeva, tra l'altro, con disposizione analoga a quella oggi contenuta all'articolo 236 del TUEL, che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni comunque sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente locale. Tutto quanto sopra premesso occorre rilevare, in aggiunta, come il Presidente del collegio di revisione dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, è scelto direttamente dal Consiglio comunale tra i soggetti iscritti nella fascia 3 dell'Elenco dei revisori degli enti locali e, di conseguenza, sarebbe opportuno rivedere detta scelta laddove le situazioni di incompatibilità non fossero diversamente superate.
https://dait.interno.gov.it/pareri/101087