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CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO IMU PER L’ANNO 2021 ACCERTATA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023.

Si comunica che, con decreto del 26 luglio 2024 è stata approvata la modalità di certificazione disponibile nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”, accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, relativa alla perdita di gettito connessa all’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità, accertata alla data del 31 dicembre 2023.

Tale decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono tenuti alla certificazione i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell’articolo 4-ter del decreto-legge n.73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell’acconto erogato con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021.

Sono esentati dalla certificazione i Comuni delle regioni indicate al precedente periodo non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.

Sono tenuti alla certificazione - che deve includere l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.

La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che è reso disponibile nella predetta area riservata a decorrere dall’8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024.

Si precisa che, per i comuni tenuti all’adempimento, la mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dell’ente dal riparto definitivo del fondo e, nell’eventualità di assegnazione dell’acconto, il recupero dello stesso anche con le procedure previste dall’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

Il modello informatizzato deve essere compilato inserendo l’importo della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 - incluso l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - accertata alla data del 31 dicembre 2023, il numero di immobili esenti ed il valore della base imponibile esente a tale titolo.

Per i soli Comuni destinatari dell’acconto, il documento reca anche l’importo assegnato con il decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 e calcola automaticamente, con l’inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell’ente alla data del 31 dicembre 2023.

La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione “Configurazione ente” dell’Area certificati e trasmesso con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Si precisa, infine, che le modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertate dai comuni negli anni successivi al 2023 verranno definite con ulteriori analoghi provvedimenti.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-31-luglio-2024