A seguito dell'emanazione del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 gli enti territoriali, soggetti attuatori, come devono contabilizzare i contributi per i progetti totalmente o parzialmente de finanziati dal PNRR?
Con riferimento ai progetti de finanziati gli enti territoriali soggetti attuatori, dopo aver preso atto delle previsioni del D.L. n. 19 del 2024, continuano, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 vigente, ad accertare per cassa gli acconti e a classificarli come trasferimenti da Ministeri e continuano ad imputare le successive erogazioni, a rendicontazione, nel rispetto delle specifiche indicazioni sul cronoprogramma dei lavori fornito dalle Amministrazioni centrali titolari. Provvedono inoltre ad allineare, se necessario, le imputazioni dei propri cronoprogrammi attuativi, nelle proprie scritture contabili, per adeguarle alle nuove scadenze previste dall’Amministrazione centrale titolare.
Gli enti territoriali, inoltre, non sono tenuti al rispetto dell’obbligo di pubblicità e informazione ma continuano ad essere tenuti all’obbligo di perimetrazione e tracciabilità, a livello gestionale, assolto con l’integrazione della descrizione dei capitoli e/o degli articoli con la sola indicazione del CUP anche per favorire l’attività di controllo.
Si ricorda infatti che anche per tali progetti, nel rispetto dell’articolo 12 del D.L. n. 19 del 2024, continuano ad applicarsi le norme di semplificazione, di natura procedurale e contabile, previste per la gestione delle risorse del PNRR e del PNC.