Ai sensi dell'art.51, comma 1, del TUEL il decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023 ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali per le seguenti motivate esigenze:
- l'attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
- l'accantonamento delle risorse per rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019 - 2021 del personalle del comparto.
Il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/3 al d.lgs n. 118 del 2011 prevede che "il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali".
Si chiede se gli enti locali che decidono di avvalersi della autorizzazione dell'esercizio provvisorio possono indicare le motivazioni di tale scelta nella delibera di approvazine del bilancio di previsione 2024-2026, o se è richiesta una specifica delibera consiliare.
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione