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COMUNICATO DEL 4 DICEMBRE 2023 - COMUNI SCIOLTI PER MAFIA

Si comunica che con decreto dirigenziale del 1° dicembre 2023, è stato disposto a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del TUOEL.

Il rimborso in esame ha riguardato il saldo per l’anno 2022 e/o l’acconto per l’anno 2023.

Si segnala che entro il prossimo 15 aprile 2024 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre sia una certificazione (allegato mod. A) nella quale dovranno essere riepilogate le spese che si prevede di sostenere nell’intero anno 2024, che una certificazione a consuntivo (allegato mod. B) delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2023.

Sono tenuti, altresì, a presentare una certificazione di rendiconto delle spese sostenute (allegato mod. B) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata durante l’anno 2023 o nel corso degli anni precedenti, che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. Tali enti sono tenuti a trasmettere, oltre la certificazione di che trattasi, copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto.

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l’occasione, si sottolinea che gli adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548190 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di P.E.C.).

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la Commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

"... che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.

Si osserva, altresì, che l'avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell'organo assembleare.

Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l'ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione ...".

Da ultimo, si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, ha previsto, inoltre, che gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

QUI l’elenco degli allegati che devono essere scaricati e successivamente ritrasmessi, debitamente compilati, come innanzi chiarito.