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COMUNICATO DEL 17 NOVEMBRE 2023

L’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, prevede l’esenzione, per l’anno 2021, dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno dato in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 2 del medesimo articolo 4-ter stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021 e che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima (o unica) rata dell’IMU previsto dallo stesso comma 2.

Il successivo comma 3 dell’articolo 4-ter prevede che, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità di attuazione del Ministero sono state stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, del quale si richiamano, in particolare: - l’articolo 2 (Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021) che stabilisce che i soggetti che hanno diritto al rimborso dell’IMU presentano al Comune competente un’istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell’immobile, taluni altri elementi, ivi analiticamente indicati, che danno diritto al rimborso; - l’articolo 3 (Dichiarazione IMU anno 2021) che dispone che tali soggetti devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’IMU, nonché l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n.160 del 2019.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto del 30 settembre 2021, tali modalità sono di ausilio al Comune per verificare la fondatezza del diritto all’esenzione e al rimborso della prima o unica rata.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU relativa all’anno di imposta 2021, (prorogato da ultimo dall’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122) è scaduto lo scorso 30 giugno.

Com’è noto, ad un primo provvisorio ristoro delle perdite di gettito per l’anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 15 ottobre 2021, con il quale è stato parzialmente ripartito lo specifico fondo di 115 milioni di euro, per complessivi euro 34.508.524,26, assegnati a titolo di acconto, a favore dei comuni capoluogo di provincia e di 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, corrispondente alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati con riferimento a ciascun territorio provinciale sul portale dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’interno, secondo gli importi indicati pro-quota nell’allegato A e sulla base delle modalità definite nell’allegato B “Nota metodologica”.

Il predetto decreto interministeriale 15 ottobre 2021, stabilisce che, al riparto del rimanente ammontare del fondo, pari ad euro 80.491.475,74, da attribuire a titolo di conguaglio, ai comuni indicati nell’allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello reso disponibile dal Ministero dell’interno.

Pertanto, è stato predisposto l’unito modello con il quale tutti i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, beneficiari o meno dell’acconto, devono certificare l’importo della effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021, derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi del richiamato articolo 4-ter, quantificata sulla base delle modalità di rimborso della prima o unica rata IMU 2021 stabilite nel richiamato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2021, nonché il numero di immobili esenti e la base imponibile esente a tale titolo.

Si precisa che gli enti non destinatari di acconto e che non abbiano subito tale perdita di gettito sono esonerati dal produrre la certificazione.

Per i Comuni cui è stato attribuito l’acconto (indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 15 ottobre 2021), che sono comunque tenuti all’adempimento anche nell’eventualità di perdita di gettito nulla, il modello di certificato reca già l’importo di tale acconto e calcola automaticamente, all’atto dell’inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell’ente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL MODELLO

I Comuni, per accedere al riparto del fondo di cui all’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n.73 del 2021, devono compilare il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) disponibile alla citata pagina web del medesimo sito internet a partire dal 1° dicembre 2023 ed entro le ore 12 del 29 marzo 2024. I dati eventualmente trasmessi con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo. La mancata presentazione del certificato implica l’esclusione dal ristoro e la restituzione dell’eventuale acconto ricevuto.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-novembre-2023