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COMUNICATO DEL 26 GIUGNO 2023
La legge n.197 del 29 dicembre 2022 disciplina, ai commi 369-379 dell’articolo 1, l’accesso alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l’altro, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR.
All’uopo si precisa che i requisiti per accedere al Fondo Opere Indifferibili per il I semestre 2023 sono:
- la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento per opere pubbliche e interventi, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. Di conseguenza, non sono considerate valide per la verifica del rispetto dei termini le procedure di avvio dell’affidamento della sola progettazione;
- il fabbisogno finanziario, il quale deve derivare esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari di riferimento aggiornati in relazione all’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici relativi ai soli appalti di lavori (commi 371 e 372 dell’articolo 1 della legge n.197 del 2022).
Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n.124, con riferimento al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023, relativamente alla procedura “semplificata”, sono stati approvati gli allegati 1 e 2, contenenti l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e PNC per i quali, le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali.
Preme ricordare che, ai fini dell’assegnazione definitiva delle risorse a valere sul fondo per l’avvio delle opere indifferibili annualità 2023 (procedura semplificata I semestre) è necessario che gli enti provvedano a compilare sul sistema Regis il modulo di verifica dei dati di gara (verifiche ex post) accedendo alla tile di Regis “Procedure di accesso al fondo 2023” cliccando sulla tile “Conferma preassegnazione FOI I semestre”.
Secondo quanto disposto dall’articolo 10, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, entro il 10 luglio 2023 gli enti ricompresi nei decreti del Ragioniere Generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 370, della legge di bilancio devono provvedere al:
- perfezionamento del CIG lavori relativo alla procedura di affidamento avviata nel periodo 1 gennaio 2023 -30 giugno 2023;
- aggiornamento sul sistema Regis:
- informazioni relative all’avvio della gara;
- fabbisogno finanziario emergente;
- fabbisogno emergente netto.
In particolare, l’Ente, entro dieci giorni dall’avvio della procedura di affidamento, deve, a pena di decadenza dall’assegnazione del contributo, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:
- le informazioni relative all’avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell’opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);
- il fabbisogno finanziario emergente dell’aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 371 del citato articolo 1 della legge n.197 del 2022, determinato esclusivamente con riguardo alla voce lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 dell’articolo citato 1. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
- il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al comma 373 del menzionato articolo 1, le quali derivano da:
< >rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento;disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.foi.fl@interno.it.
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com-fl-26-06-2023-all-2.pdf