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COMUNICATO DEL 9 GIUGNO 2023

L’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, ai fini della preassegnazione relativa al secondo semestre 2023, sono considerati destinatari della preassegnazione nella misura del 10% dell’importo finanziato, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno:

A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

La mancata conferma di interesse, tramite la predetta piattaforma Regis, all’ulteriore importo assegnato, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale, comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti della citata legge n.197 del 29 dicembre 2022.

L’assegnazione definitiva del contributo sarà formalizzata, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, per i soli enti che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o segnalazioni potranno essere trasmesse al solo indirizzo di posta elettronica foi.fl@interno.it, esclusivamente a mezzo mail ordinaria e non tramite posta elettronica certificata.

Procedura ordinaria 2023

Ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, all’esito della procedura semestrale semplificata relativa al secondo semestre 2023, e sulla base delle risorse che si renderanno disponibili, si aprirà la procedura ordinaria 2023.

Potranno accedere al Fondo in procedura ordinaria gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;

b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

  1. dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
  2. dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
  3. dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020.

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Le Stazioni appaltanti sono tenute a presentare le domande di accesso al Fondo (in procedura ordinaria) tramite il sistema informativo ReGiS secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto del 10 febbraio 2023.

Nello specifico, le domande potranno essere presentate dal 16 giugno 2023 al 6 luglio 2023.

A seguito della presentazione delle domande da parte delle Stazioni appaltanti, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riscontrerà sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso.

Si precisa che gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 2022.


Scarica gli allegati:

com-fl-09-06-2026-all-1.pdf

com-fl-09-06-2026-all-2.pdf

com-fl-09-06-2026-all-3.pdf