ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento sulle norme di interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” – c.d. PNRR, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023.
Segnaliamo l’art. 5, comma 9 che garantisce, per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all’assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, che potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.
In materia di semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR, l’art. 6 reca disposizioni con particolare riguardo all’erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali (comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
L’articolo 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all’ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse
all’attuazione del PNRR. Si ricorda che l’art. 15, comma 4-bis, del D.L. n. 77/2021 ha già autorizzato gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria ad effettuare variazioni di bilancio, limitatamente agli anni dal 2021 al 2026, per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per
investimenti. La norma in esame modifica il citato articolo 15, comma 4-bis, al fine di consentire
agli stessi enti la possibilità di variare il bilancio anche in relazione ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti per la realizzazione di interventi afferenti al PNRR.
Nota-d.l.-13_governance-PNRR-rev17.5.23.pdf