Facoltà di non applicare, al bilancio degli esercizi seguenti, il disavanzo d’amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato, ai sensi dell’art. 111 del d.l. n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 s.a. estensione agli Enti il cui Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale sia ancora oggetto di esame presso la competente Commissione del Ministero dell’Interno.