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MESSA IN LINEA DEI MODELLI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’INTERNO, N. 242764 DEL 18 OTTOBRE 2022, CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER L’ANNO 2022 DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2022, N. 25

Si comunica che sono in linea, sull’applicativo previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, i modelli di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

I modelli devono essere trasmessi da tutti i comuni e da tutte le province e città metropolitane, nonché dalle unioni di comuni e comunità montane incluse nell’allegato al presente comunicato, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021 e/o beneficiari delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa indicati nel citato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, ivi incluse le risorse di cui al contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi.

A tal fine, questa Ragioneria Generale dello Stato allega al presente comunicato:

Ai fini della compilazione dei modelli relativi alla Certificazione COVID-19/2022, si rammenta che i dati richiesti non devono essere inseriti con segno negativo e devono essere espressi in euro. Non sono ammessi, inoltre, valori con decimali.

Con particolare riferimento alla compilazione del modello COVID-19/2022, si ritiene opportuno precisare che i dati pre-compilati e prospettati automaticamente dal sistema nelle colonne “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)”“Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (d)” e “Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019) (e)”, in corrispondenza di ciascuna voce interessata, sono dati derivanti dalle rispettive colonne del modello COVID-19 dell’anno 2021, alla data del 20 aprile 2023.

Si soggiunge inoltre che, al solo fine di rendere più trasparente le modalità di calcolo e di funzionamento della voce E.3.01.02.00.000 “Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)” del modello COVID-19/2022 Sezione 1 Entrate, trattandosi di una voce la cui compilazione delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)” è sottesa all’applicazione di una formula su dati BDAP-DCA, si è ritenuto opportuno inserire nel modello le due voci di entrata coinvolte nella determinazione della voce interessata (voce di entrata E.3.01.02.00.000-Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi e voce di entrata E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani). Ne consegue, pertanto, che per la voce di entrata rilevante ai fini del modello COVID-19/2022, le celle delle colonne “Accertamenti 2022 (a)” e “Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2022 (a1)”, sono valorizzate con applicazione di apposita formula di differenza fra i valori delle due voci coinvolte.

Si rammenta altresì che, per le finalità di cui al citato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”. Si segnala, ad ogni buon conto, che, per il rispetto del termine di trasmissione e l’eventuale applicazione delle sanzioni per ritardato invio, sarà considerata la data di trasmissione della prima certificazione.

Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell’anno 2022.

Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del conguaglio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica.

Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l’anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

Per tutti gli approfondimenti in merito alle modalità di compilazione e invio dei modelli nonché alle disposizioni sanzionatorie per ritardato invio, si rinvia a quanto meglio esplicitato nel richiamato decreto interministeriale, consultabile sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, sezione pareggio di bilancio al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_dm242764_18_ottobre_2022/

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_2023_04_21/


Scarica gli allegati:

Elenco-Unioni-di-Comuni-e-Comunita-Montane-tenute-allinvio-della-Certificazione-2022.xlsx

Elenco-enti-con-irregolarita-al-20-aprile-2023.xlsx