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COMUNICATO DEL 15 NOVEMBRE 2022

L’articolo 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto che, a decorrere dall’anno 2007, gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.

Al riguardo, si comunica che con decreto dirigenziale del 11 novembre 2022, è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione, il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.

Il rimborso in esame riguarda il saldo per gli anni 2021 e 2022 e/o l’acconto per l’anno 2022.

Si segnala che entro il prossimo 31 marzo 2023 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2023.

Inoltre, entro la stessa data del 31 marzo 2023, gli enti la cui gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2022 e quelli la cui gestione commissariale si sia conclusa nel corso dell’anno 2019, 2020 o 2021 e che risultano, sino ad oggi, ancora inadempienti, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute, tramite invio della certificazione a consuntivo (allegato mod. B).

La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già introitate.

La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al n. 06/46548043 ed alla e-mail pasqualelucio.franciosi@interno.it (non abilitata alla ricezione e/o trasmissione di PEC).

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti dalle predette commissioni straordinarie, si ritiene opportuno rammentare il parere espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

''... il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta.

Si osserva, altresì, che l'avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell'organo assembleare.

Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l'ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione ...''.

Da ultimo, si coglie l’occasione per rammentare che il citato articolo 1, comma 704, della legge n.296 del 2006, ha previsto, inoltre, che gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-15-novembre-2022