L'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, ha previsto un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.
Al riguardo, si comunica che le risorse finanziarie relative al predetto contributo, ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, sono state erogate con decreto dirigenziale del 4 novembre 2022.
Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti dei comuni che non hanno ancora trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per i comuni che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.
Si fa presente che prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 20 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.