L'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come integrato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (G.U. – Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022), ha previsto, relativamente al contributo in esame, che “le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53 -bis a 56”.
Facendo seguito all’avviso del 12 settembre 2022, si comunica che è stato adottato il decreto del Ministero dell'interno, datato 28 ottobre 2022 - diffuso sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI», con avviso in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata disposta l’assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 350 milioni di euro, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, di cui all’allegato 1 al decreto interministeriale 10 giugno 2022, individuati dalla posizione n.1783 alla posizione n.4007, con esclusione delle richieste per le quali gli enti titolari non hanno manifestato interesse.
Le richieste ammesse a finanziamento e quelle escluse per mancata manifestazione di interesse sono riportate rispettivamente nell’Allegato 1 e Allegato 2 del predetto decreto 28 ottobre 2022.
Ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.115 del 2022, gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di emanazione del citato decreto di assegnazione.
In caso di inosservanza del termine di affidamento, l’ente locale sarà escluso dalla graduatoria e dal conseguente pagamento delle risorse assegnate in relazione alle richieste per le quali è stato rilevato l’inadempimento.
Il controllo sull’affidamento della progettazione ed il relativo monitoraggio delle attività di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2023».
Il termine iniziale di affidamento della progettazione, coincide con la data di pubblicazione del CIG perfezionato sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: entro la scadenza suddetta, del termine dei tre mesi, deve risultare perfezionato almeno un CIG di spesa per la progettazione, debitamente riferito al CUP finanziato.
Le risorse attribuite con il richiamato decreto del 28 ottobre 2022, saranno erogate entro il 28 febbraio 2023, in quanto lo scorrimento della graduatoria è stato effettuato con l’utilizzo delle risorse assegnate per l’anno 2023.
Non è consentito, come già disposto dal decreto interministeriale del 10 giugno 2022, apportare variazioni agli elementi inseriti nelle originarie richieste di finanziamento in quanto gli stessi hanno concorso alla determinazione della graduatoria di attribuzione del contributo e non sono più modificabili.https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-28-ottobre-2022