Nella FAQ n. 38 è stato specificato che i ristori specifici di entrata relativi ad IMU-IMI-IMIS e a TOSAP-COSAP per i quali non si sono registrate minori entrate devono essere vincolati tra i "Vincoli da legge", congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni ex articolo 106 del D.L. 34/2020. Cosa significa congiuntamente? Eventuali eccedenze vanno sommate a quelle del Fondo?
Al riguardo, si segnala preliminarmente che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti. Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.
Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38.