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Il Comune chiede se sussista l’obbligo di soccorso finanziario in favore di una srl, partecipata al 100%, che presenta da anni perdite di esercizio e attualmente in liquidazione.
La richiesta concerne l’eventuale ripiano di spese legali e di soccombenza conseguenti a un giudizio di responsabilità promosso nei confronti di un ex amministratore, approvato dall’assemblea dei soci.
Esaminate le norme del TUSP e richiamati i principi civilistici sulla limitazione della responsabilità del socio unico, la Sezione ha affermato il seguente principio:
Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo.
L’ accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.
Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria.
delibera_31_2022_lombardia.pdf