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APPLICABILITÀ DEI DIVIETI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI DISSESTATI E STRUTTURALMENTE DEFICITARI (ART. 90, COMMA 1, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267) AGLI ENTI CHE HANNO FATTO RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL

in allegato la Delibera


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