Le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, fra le Maggiori spese COVID-19, devono essere certificate nella certificazione COVID-19 per il 2021, di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020
Si ritiene che le economie di spesa rilevate in sede di riaccertamento residui 2021 per spese impegnate nel 2020 e certificate nel 2020 fra le Maggiori spese COVID-19, coperte da ristori specifici di spesa, dal Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e/o da risorse proprie, debbano essere dichiarate fra le Minori spese nella certificazione 2021, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, inserendo, pertanto, in corrispondenza della voce interessata, il relativo importo nella colonna “Minori spese 2021 "COVID-19" (d)” della Sezione 2- Spese del modello COVID-19/2021.
In tal modo, si realizza la compensazione delle partite in sede di conguaglio finale da farsi ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni 2020, 2021 e 2022, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e successive modificazioni.
Le economie rilevate potranno essere utilizzate per le medesime finalità nell’esercizio 2022. Si veda FAQ n. 43.