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INQUADRAMENTO RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Si fa seguito alla ministeriale n.162216 del 3 dicembre 2021, con la quale questa Amministrazione ha esplicitato il proprio parere relativamente alla richiesta del Presidente del collegio dei revisori, dipendente pubblico, di godere dell'inquadramento retributivo e del versamento retributivo in analogia alla status di Presidente della provincia. In particolare, nella nota è stato evidenziato che l'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del Testo Unico, approvato con decreto legislativo n.267 del 2000, è un organo tecnico con funzioni di controllo, di vigilanza e di collaborazione con l'organo consiliare che lo nomina e il suo mandato non può essere equiparato a quello amministrativo relativo a cariche politiche elettive. Con successive mail il Presidente ha ulteriormente interessato questo Ufficio sostenendo che nella fattispecie che lo riguarda, "non essendo possibile cumulare i due impieghi di docente e di presidente del collegio dei revisori, l'istituto scolastico di appartenenza ha dovuto porre il docente in "aspettativa non retribuita per mandato amministrativo" e, di conseguenza l'amministrazione provinciale deve provvedere, ai fini del mantenimento del ruolo di docente e dell'anzianità contributiva, al versamento dei contributi previdenziali nella gestione Inps, oltre alla corresponsione del compenso con il prospetto retributivo comprensivo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali". Ciò premesso, nel ribadire quanto contenuto nella precedente ministeriale, corre l'obbligo di precisare che lo svolgimento dell'incarico di revisore è un incarico lavorativo che un soggetto autonomamente decide di accettare nei limiti del proprio ruolo istituzionale eventualmente ricoperto e delle norme contrattuali e regolamentari che disciplinano la propria attività. A tal riguardo, sarebbe stato utile conoscere sulla base di quali valutazioni l'Istituto scolastico abbia equiparato l'incarico di revisore al mandato amministrativo e, nel caso, se sia stata interessata l'ARAN, organismo competente a fornire pareri in merito all'applicazione dei vari contratti pubblici. Si ritiene che, in ogni caso, in funzione dello status dichiarato dal revisore, sull'ente locale non possano gravare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. Atteso comunque che questo Ufficio può fornire consulenza ai soli fini collaborativi con gli enti locali ma non svolge attività di controllo sugli atti, qualora codesta Provincia ritenga di poter accettare le richieste economiche del dottor XXX e sia chiamato ad un esborso superiore al dovuto, potrebbe proporre apposito quesito alla Sezione regionale della Corte dei Conti, organo per legge deputato al controllo e alla verifica del buon andamento economico finanziario dell'ente locale, in modo tale da scongiurare il formarsi di un eventuale danno erariale.

https://dait.interno.gov.it/pareri/99322