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COMUNICATO DEL 17 GENNAIO 2022

L’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha stabilito che le richieste per l’assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, sono comunicate dagli enti locali entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo medesimo.

Al riguardo, si segnala che la legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di Bilancio anno 2022), all’articolo 1, comma 415, ha introdotto le seguenti modifiche:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 51, le parole: «di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031»; b) dopo il comma 53 sono inseriti i seguenti: «53-bis. Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 53-ter. Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022»; c) al comma 54, le parole: «Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis».”

Da tali modifiche ne consegue che il termine per la richiesta per l’assegnazione del contributo in esame, annualità 2022, è stabilito al 15 marzo 2022. Inoltre, di particolare rilievo, viene modificato l’ordine di priorità di assegnazione delle risorse finanziarie.

Riguardo la presentazione delle richieste di contributo riferite all’anno 2022, a breve, con apposito comunicato pubblicato sul sito di questa Direzione Centrale, verranno fornite indicazioni sulle modalità che gli enti locali interessati dovranno seguire.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-gennaio-2022