E' possibile utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del DL n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del DL n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori soese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche oltre il 31.12.2021?
Le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per il biennio 2020 e 2021, devono essere utilizzate dagli enti entro il 31.12.2021, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della predetta certificazione, se impegnate entro il 31.12.2021 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Fa eccezione al termine ultimo di utilizzo (impegno) delle risorse, fissato al 31.12.2021, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo, per maggiori spese covid-19, sottoscritti nell’esercizio 2021. È, infatti, consentito ₋ e, quindi, certificabile ₋ l’utilizzo del Fondo per le funzioni degli enti locali a copertura di tale quota di competenza 2022.
Inoltre, per il termine di utilizzo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it))
Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021, dovessero risultare non utilizzate - a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 - saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2021 è certificato dagli enti stessi in sede di compilazione della Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)” del Modello CERTIF-COVID-19/2021.