Il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è docuto sulle riduzioni TARI finanziate con il Fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. 104/2020 (Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il Fondo di cui all'art.6 del DL. 73/2021?
Al quesito deve essere data risposta negativa poiché le minori somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA, conseguenti all’applicazione delle agevolazioni sulla TARI - sia tributo che corrispettiva - risultano già indennizzate con le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ripartite in favore delle province e città metropolitane. Pertanto, dette somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei comuni e individuati nella domanda.
Le assegnazioni del Fondo in favore delle province sono state, infatti, stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l'effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni (per l’ anno 2020 si veda la Tabella 2 allegata al richiamato DM n. 59033 del 1 aprile 2021, mentre per l’a nno 2021 si veda l’Allegato D al Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021, di riparto del saldo delle risorse incrementali per l’anno 2021 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali - e la relativa nota metodologica. Per l’anno 2021, pertanto, le province potranno certificare e vedersi riconosciuta l’i ntero minor gettito da TEFA 2021).
Il tributo (TEFA) è, invece, dovuto se le agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del Fondo per la solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020