A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.
In particolare, è affidata al Ministero dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.
All’uopo, in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR.
Da ultimo, con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione.
Nello specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”.
Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
I contributi, poi, sono erogati per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35; e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, e, infine, per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
L’art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121, ha, inoltre, modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall’art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019. Pertanto, il Comune beneficiario del contributo per l’anno 2021, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2021. Mentre, per le annualità successive il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
Si segnala, poi, che i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’art. 1 co. 29 e ss., L. n.160/2019, sono tenuti al rispetto delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template, allegate al presente Comunicato e che costituiscono parte integrante, predisposte dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio, di concerto con la Direzione Centrale per la Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno e con l’Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni - I.Ge.P.A., presso la Ragioneria Generale dello Stato. (Allegato 1)
Tali istruzioni contengono una procedura guidata per l’acquisizione dei CUP relativi agli interventi di cui alle lett. a) e b) co. 29.
In particolare, i codici di riferimento sono:
Con riferimento a tale distinzione, la scelta del template dovrà essere fatta in relazione alla finalità dell’intervento, indicando altresì il codice di riferimento del PNRR (M2C4-2.2-A/B).
Si segnala che sono fatti salvi i CUP generati prima della pubblicazione del presente Comunicato, per i quali saranno fornite, in seguito, ulteriori istruzioni circa le modalità di riallineamento e armonizzazione alle previsioni operative di cui all’Allegato 1.
Per quanto attiene le risorse di cui all’articolo 1, comma 139 e ss. della L. n.145/2018, circa i termini iniziali per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche, si rinvia a quanto già previsto dall’art. 1, comma 143, primo periodo.
Resta ferma, in ogni caso, la previsione di cui all’art. 1 co. 143, secondo periodo, come modificato dall’art. 1 co. 38 lett. d) della L. n. 160/2019, in forza del quale qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini previsti per l’affidamento dei lavori sono aumentati di tre mesi.
Secondo, poi, quanto previsto dall’articolo 1, comma 139-ter, i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’art.1 comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis della L. 145/2018, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.
In virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 145, come modificato dall’art. 20, co. 2, lett. b) del D.L. n. 152/2021, nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai commi 139-ter, 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ed i contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.
I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all’articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:
Quanto all'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, i Comuni dovranno porre particolare attenzione agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.
Dovranno, poi, conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit. A tal fine i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Per maggiori dettagli in merito ai sopracitati principi ed obblighi, nonché per ogni comunicazione del Servizio Centrale del PNRR, si rinvia alla documentazione contenuta nel sito dedicato al Piano di Ripresa e Resilienza “Italiadomani” consultabile al seguente collegamento https://italiadomani.gov.it/it/home.html.
In ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016.
Tra le altre, particolare importanza riveste l’art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell’ottica di favorire l’accentramento delle procedure di gara, ha disposto che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”.
Per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all’acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia.
Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:
La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:
Si rappresenta, infine, che gli obblighi ed i principi sopra descritti saranno, se necessario, maggiormente dettagliati con successivi provvedimenti.
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