Il Consiglio di stato afferma che “Tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni devono essere rimborsate (art. 17, primo comma, l. n. 136 del 1976) nei limiti fissati con decreto ministeriale; l'importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio”
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