Sintesi/Massima
Compete all'ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo di revisione compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste
Testo
Si fa riferimento alla nota con la quale sono state rappresentate alcune criticità emerse nel rapporto istituzionale tra il comune e l'organo di revisione economico-finanziario. In particolare, il sindaco ha segnalato che il collegio dei revisori dei conti, nominato a seguito di estrazione a sorte dall'apposito elenco, avrebbe posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, un comportamento che, a giudizio dell'ente, si appalesa come vero e proprio ostacolo all'attività dell'Amministrazione comunale. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Si osserva, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.144 e al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, che prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'Interno, hanno innovato soltanto le modalità di scelta dei revisori, rimanendo invariata la restante normativa di cui agli articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplinante la nomina, la durata, le cause di cessazione e tutti gli altri aspetti afferenti l'organo di revisione economico-finanziario. Nel precisare che l'organo del cennato comune, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall'elenco, effettuata a norma del citato decreto ministeriale, è stato nominato dall'ente con delibera consiliare, si evidenzia che continua a rimanere nella competenza dell'ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell'organo, come disciplinato dalla citata normativa, compresa l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 235, comma 2, del citato decreto legislativo n.267 del 2000, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, si osserva che, a norma del citato articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, anche se il mandato è ormai prossimo alla scadenza, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza l'ente locale dovrebbe valutare la fattispecie in argomento, fermo restando che non sussiste rapporto di gerarchia tra Consiglio comunale e organo di revisione economico-finanziaria. Ciò premesso, si è ritenuto comunque opportuno porre in essere tutti gli atti di stretta pertinenza di questa Direzione, in particolare si stanno valutando ulteriormente le autocertificazioni presentate dai revisori in sede di domanda di iscrizione all'elenco 2021 e si è ritenuto utile interessare i Presidenti degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, cui i membri del collegio sono iscritti, affinché sensibilizzino i propri iscritti ad una maggiore collaborazione istituzionale con l'ente locale.