Sintesi/Massima
In caso di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione dello strumento contabile.
Testo
Si chiede di conoscere le indicazioni di questo Ministero in relazione alla nota di un segretario generale, con la quale viene rappresentato l’avvenuto annullamento, disposto dal Tar Campania, della delibera consiliare relativa all’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2020.
Al riguardo, nella nota prot. n. 22301 del 15/10/21, si rappresenta che le disposizioni dettate dal vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 141, riconoscono al prefetto il potere di avviare la procedura di scioglimento nel caso in cui il consiglio, nei termini di legge, non abbia provveduto all’approvazione del documento contabile.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che “tutta la procedura prevista nell' art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è essenzialmente finalizzata a sollecitare l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione da parte del competente organo consiliare, ponendosi l'intervento sostitutivo come estrema misura sanzionatoria una volta constatato che, nonostante l'ulteriore termine appositamente assegnato dall'autorità prefettizia, l'organo consiliare sia comunque rimasto inattivo non provvedendo in merito…..In particolare, …. solo a seguito della constatata inadempienza all'intimazione puntuale ed ultimativa dell'autorità prefettizia, che attesti l'impossibilità o la riottosità del Consiglio a procedere all'approvazione del documento contabile anche oltre il termine assegnato (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007 n. 826; TAR Campania, 22 settembre 2015 n. 4584).
Già in passato, la giurisprudenza amministrativa si era espressa precisando che la disposizione di cui all’art. 141, comma 2, sanziona esclusivamente l’inerzia del consiglio, con la conseguenza che la sostituzione dell’organo consiliare con un commissario risponde alla precisa esigenza di sopperire ad un inadempimento dell’ente.
La procedura sollecitatoria di cui al richiamato comma 2, per la sua complessità, è diretta infatti a limitare al minimo l’intrusione dell’Autorità governativa, in un’ottica del rispetto della sfera di competenze, di rilievo anche costituzionale di cui gli enti sono titolari. (cfr. TAR Molise, sezione prima, sentenza 163 del 14 marzo 2014).
Nella fattispecie in esame non si imputa all’ente un’impossibilità o riottosità a porre in essere gli adempimenti relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2020 che rimane, tuttavia, un atto obbligatorio per l’ente.
Pertanto, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio di Stato, in caso di ricorso da parte dell’amministrazione avverso la sentenza del TAR, il consiglio comunale potrà nuovamente pronunciarsi sull’argomento, sanando i vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento degli atti deliberativi impugnati.
Solo in caso di inerzia del consiglio comunale, quindi, dovrà essere avviata la procedura sostitutiva prevista dal citato art. 141, comma 2, del TUOEL.