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REVISORE DEL COMUNE E DIPENDENTE CONSORZIO DI COMUNI. PROFILI DI INCOMPATIBILITA'

Si fa riferimento alla nota di un comune trasmessa dalla Prefettura, in data 20 settembre 2021, per le opportune valutazioni di questo Ufficio. In particolare, il comune precisa che con delibera consiliare del 5 agosto 2021, a seguito del relativo sorteggio, è stato nominato revisore dei conti il dottor XXX per la cui nomina alcuni consiglieri comunali hanno sollevato eccezioni di presunta incompatibilità atteso che lo stesso è dipendente a tempo pieno dell'ente idrico XXX in qualità di Responsabile dei Servizi finanziari. In particolare, nella nota il comune evidenzia che detto ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è partecipato da tutti i comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. Come è noto, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono disciplinate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In particolare, per la fattispecie rappresentata, rilevano le disposizioni di cui al primo comma del citato articolo 236, il quale stabilisce che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile", nonché quelle di cui al successivo terzo comma, il quale stabilisce che "i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi di consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso". Il citato primo comma, dell'articolo 2399 del codice civile, alla lettera c) stabilisce che non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono: "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza". Alla luce delle richiamate disposizioni, questa Amministrazione ritiene che, nel caso rappresentato, si potrebbe configurare, quantomeno, l'ipotesi di incompatibilità prevista dal citato 236, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 2000, trattandosi di contestuale svolgimento da parte del revisore del comune di un incarico presso un organismo, del quale il comune fa parte e che, peraltro, gestisce, anche per conto del comune, l'importante servizio pubblico idrico, di primaria importanza. Inoltre, si osserva che il recente l'orientamento giurisprudenziale circa l'applicazione dell'articolo 2399, primo comma, lettera c) (nella attuale formulazione sostituita dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6), richiamato dall'articolo 236 del decreto legislativo n.267 del 2000, sembra essere molto rigoroso, sino a ricomprendere nella fattispecie qualsiasi legame che abbia ad oggetto attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, quando la prestazione a titolo oneroso abbia carattere continuativo. La ratio della norma risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Del resto, occorre tenere nella dovuta considerazione alcune recenti modifiche normative che hanno attribuito all'Organo di revisione dell'ente nuovi compiti di verifica e controllo, il cui assolvimento richiede la necessaria condizione di indipendenza e di terzietà del revisore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda che il quarto comma dell'articolo 147-quater, del D.Lgs. n.267 del 2000 in tema di controlli sulle società non quotate partecipate dall'ente locale dispone che "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni". A seguito dello svolgimento della propria attività di revisione sul bilancio consolidato, l'Organo di revisione nella propria relazione può effettuare considerazioni e segnalazioni al Consiglio dell'ente capogruppo destinatario della sua relazione. Le considerazioni dell'Organo di revisione devono riguardare il bilancio consolidato e la correttezza della procedura utilizzata per la redazione dello stesso e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa, in ossequio al principio di cui all'allegato 4-4 al D.lgs. n.118 del 2011 e alle ulteriori previsioni di legge. L'obbligo, per l'ente locale, di stilare un bilancio consolidato che comprenda i risultati della gestione anche del consorzio in questione, potrebbe dunque essere occasione in cui si sovrappongono le posizioni di controllore e controllato con evidente violazione del principio dell'imparzialità e dell'indipendenza. Occorre però evidenziare che la delibera di Giunta comunale, pubblicata sul sito istituzionale del comune, in sede di determinazione del Gruppo Amministrazione Pubblica ha escluso l'ente idrico XXX dal perimetro di consolidamento per irrilevanza della propria quota di partecipazione al consorzio stesso pari a 0,19, non considerandolo "ente strumentale". In relazione a quanto sopra esposto e in assenza di specifica e diretta normativa si ritiene utile invitare l'ente locale a verificare se anche ragioni di opportunità dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi, possano portare ad una causa di impedimento all'incarico di revisore nel caso di specie. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di controllato. Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune al fine di valutare eventuali situazioni concrete, se non di incompatibilità, di inopportunità della nomina del revisore, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune nell'ambito consortile. Si resta, quindi in attesa di conoscere le determinazioni dell'ente, precisando che, in ogni caso, l'eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all'iscrizione del revisore nell'elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

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