In materia di split payment, nell’eventualità di due società a partecipazione pubblica vincolate da un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove si è in presenza di un mero ribaltamento dei costi che non prevede alcun tipo di maggiorazione, sia il mandante che il mandatario sono soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633