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La Sezione accerta, nei termini evidenziati in motivazione, che il Comune di Introbio non ha correttamente calcolato l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione 2017 del fondo crediti di dubbia esigibilità avendo applicato indebitamente una riduzione percentuale ed errato nell’individuazione del quinquennio da considerare per l’applicazione dell’esempio 5 di cui all’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; -non ha accantonato nel risultato di amministrazione 2017, 2018 e 2019 un apposito fondo contenzioso/passività potenziali; -ha riconosciuto nel 2017 e nel 2019 debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL.
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