sintesi/Massima
Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. In particolare, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione. Con riguardo allo spostamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che essa ha “spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991.
Testo
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata trasmessa una richiesta di parere formulata dal segretario generale di un comune in ordine alla individuazione del termine per la presentazione della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, con riferimento ai comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi nella tornata amministrativa 2021.
Questo Ministero, nel rispondere con nota prot. n. 7372 del 13 maggio 2021 ha richiamato una pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie con la quale è stato chiarito che, ai fini della decorrenza dei termini prescritti dal legislatore per la redazione della relazione di fine mandato, deve ritenersi che le “esigenze di certezza ed omogeneità, escludono la possibilità di far riferimento all’effettivo insediamento, all’esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in una quaestio facti specifica per ogni singolo Ente”. Al riguardo, per le amministrazioni comunali, viene richiamata la normativa dettata dall’art. 1, comma 2, della legge 7/06/1991 n. 182, come sostituito da ultimo, dall’art. 8 della legge 30/04/1999 n. 120, ai sensi della quale il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni come prescritto dall’art. 51 del TUEL, dovendosi ritenere, comunque, che “il mandato del sindaco (…) abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente”. (Cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL).
Ciò posto, in relazione al quesito formulato con specifico riferimento alle Amministrazioni interessate alle consultazioni elettorali del 2021 tuttavia, va considerato che, il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, , recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, ha disposto, all’art. 1, che: “In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”.
Il precedente orientamento di questo Ufficio per il quale, atteso il disposto rinvio delle elezioni amministrative 2020 ad una data “compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020”, si sarebbe dovuto considerare un periodo più lungo di durata del mandato elettorale per l’anno 2020, non di cinque anni - dalla proclamazione - bensì un periodo implicitamente prolungato dal legislatore di ulteriori sei mesi, non può più ritenersi attuale alla luce della recente sentenza con la quale la Corte dei Conti, pronunciandosi sul ritardo di un Comune nella presentazione della succitata relazione per il 2020, ha chiarito i punti controversi determinati dall’applicazione della normativa emergenziale (Corte Conti sez. riunite in sede giurisd. n. 5/2021) .
Secondo la Corte “In realtà, la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. In particolare, l’art. 1 comma 1 della L. n. 182/1991 dispone che «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre» (enfasi aggiunta). Ancora, il successivo comma 2 chiarisce che «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione» (enfasi aggiunta). Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni». Con riguardo allo spostamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che essa ha “spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991 (conv. L. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario”.
Il giudice contabile non ha mancato di rilevare che “l’evidente l’oscurità del testo normativo, basata su rinvii incrociati ad altre fonti, resi ancora più oscuri dal sovrapporsi di norme emergenziali (la cui finalità era certamente quella di consentire tempi più laschi per gli adempimenti amministrativi da parte dei sindaci) ha reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo” e che “Tale oscurità ha prodotto incertezza da parte della stessa giurisprudenza”.
Nei sensi indicati dalla richiamata sentenza della corte dei Conti andrà presentata la relazione di fine mandato.
Si soggiunge, altresì, che le disposizioni previste dal comma 6 del citato d.lgs. n. 149/2011, concernenti gli effetti sanzionatori conseguenti al mancato adempimento degli obblighi sopra descritti, previste, per l’anno 2021 non trovano più applicazione, ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58.
https://dait.interno.gov.it/pareri/98966