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Nomina di un revisore con incarico di assessore presso un altro comune della stessa Regione

Le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tassative e predeterminate dal legislatore, l'ente deve valutare l'eventuale conflitto d'interessi delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati in cui il revisore stesso potrebbe operare

 

Testo 

Un Comune, considerata la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori dell'ente locale, chiede se sussistano cause di ineleggibilità in capo ad un revisore sorteggiato che rivesta, al contempo, l'incarico di assessore presso un Comune della Regione Emilia Romagna e, quindi, se sussista un'ipotesi di impedimento all'assunzione dell'incarico nell'ambito dell'organo di revisione economico-finanziaria. In proposito, occorre evidenziare che il disposto dell'articolo n.236, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori degli enti locali. Il primo comma, nel richiamare l'articolo 2399 c.c., primo comma, equipara i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale agli amministratori di società, disponendo per gli stessi le ipotesi di incompatibilità e decadenza ivi previste, quali cause ostative a rivestire l'incarico di revisore degli enti locali. Il secondo comma, del citato articolo 236, elenca le ipotesi di ineleggibilità ove testualmente afferma: "L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, ((...)) dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza". Ciò premesso, è opportuno precisare che per "incompatibilità" si intende l'impedimento che non consente il regolare svolgimento dell'attività di revisore a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto, da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedente ufficio ricoperto, mentre per ineleggibilità si intendono le cause impeditive alla nomina e all'esercizio della carica di revisore negli enti locali e se quest'ultima è avvenuta è nulla ed insanabile fin dall'origine. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi in cui il revisore svolge, pur nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale a livello regionale, l'attività di assessore presso un ente locale diverso da quello di eventuale nomina, non appare il configurarsi di una vera e propria causa di incompatibilità. Infatti, per consolidata giurisprudenza, le ipotesi di incompatibilità alle cariche presso gli enti locali sono tassative e predeterminate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n.4774 del 12 settembre 2001). Piuttosto, si dovrà verificare se ragioni di opportunità dettate dalla ratio delle disposizioni in tema di conflitto d'interessi, possano portare ad una causa di impedimento all'assunzione dell'incarico di revisore nel caso di specie. Infatti, il revisore dei conti, al fine di garantire l'autonomia di giudizio e l'indipendenza della sua attività, dovrebbe evitare tutte le ipotesi in cui potrebbe confliggere il ruolo di controllore con quello di amministratore (controllato) di un comune facente parte della stessa Regione, così come anche nelle ipotesi in cui rivesta il ruolo, nell'ambito della medesima circoscrizione territoriale, di amministratore presso Unione di Comuni, ATO o Consorzi per l'esercizio di servizi pubblici. Pertanto, tale ipotesi, dovrà essere vagliata dallo stesso Comune di XXXX che, in sede di nomina del collegio di revisione economico-finanziaria, non tanto alla luce dell'articolo 65 comma 2 dello Statuto Comunale, che soccombe dinanzi al dettato normativo dell'articolo 236 del TUOEL, fonte normativa primaria, di stretta interpretazione, ma al fine di ravvisare eventuali situazioni concrete di incompatibilità ed inopportunità della nomina del componente de quo, mediante la valutazione delle varie funzioni pubbliche ed attività amministrative svolte dal Comune negli enti esponenziali o organismi pubblici controllati, vigilati e/o collegati.

https://dait.interno.gov.it/pareri/98946