Con la deliberazione 116/2021 la Corte dei Conti Sezione Veneto ritiene incompatibile con il vigente sistema di tesoreria unico il ricorso alla gestione attiva della liquidità, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (attualmente prorogato al 31 dicembre 2021), salvo che non rientrino tra le eccezioni di cui al terzo periodo dell’art. 35, co. 8, del decreto legge n. 1/2012.
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