Il Collegio si pronuncia nel senso che l’eventuale trasferimento di risorse, da parte del comune, per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale. https://www.corteconti.it/Download?id=64b58081-fa3f-4055-8de4-6eb1b9923531
delibera_64_2021_lombardia.pdf