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CORTE CONTI LOMBARDIA - PARERE 29/2021 INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

«Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È rimessa all’esclusiva responsabilità dell’amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113, sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecniche” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell’appalto pubblico. Negli appalti aggiudicati con un’unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo».


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delibera_29_2021_lombardia.pdf