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EVENTUALE CONDIZIONE DI INCOMPATIBILITA' DI UN CONSIGLIERE COMUNALE TITOLARE DI UNA FARMACIA CUI L'ENTE CORRISPONDE IL RIMBORSO DEI FARMACI DEL PRONTUARIO FARMACEUTICO SVIZZERO

Non sussiste incompatibilità ai sensi dell’art. 63, comma 1, punto 1 del TUOEL se non vi sono gli estremi di un rapporto di vigilanza tra il comune e la farmacia in questione, né si ravvisano i caratteri della facoltatività nella erogazione dei rimborsi dei medicinali del prontuario farmaceutico svizzero.

https://dait.interno.gov.it/pareri/98844