In caso di impedimento temporaneo il sindaco, sebbene assente, continua a percepire l’indennità di carica, mentre al vicesindaco è dovuta l’indennità calcolata ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 119/2000, svolgendo egli, in tale ipotesi, una ordinaria attività di supplenza e non una reggenza.https://dait.interno.gov.it/pareri/98811